Statuto
ASSOCIAZIONE VELICA TRENTINA
STATUTO
Approvato dall’Assemblea straordinaria di data 26 marzo 2010 – Verbale Notaio F: Calliari N.ro 41424 di Repertorio e n.ro 1260/5 di Raccolta – Registrato a Trento il 21/04/2010 N. 4254 Serie 1T
ART. 1 – Denominazione, sede e durata
1. E’ costituita un’associazione sportiva riconosciuta, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile denominata “Associazione Velica Trentina – Associazione Sportiva Dilettantistica”.
2. L’associazione ha sede in Pergine Valsugana (TN), Frazione Valcanover – Via di Mezzo Lago, 4
3. L’associazione utilizzerà tale denominazione in tutti i segni distintivi o comunicazioni rivolti al pubblico.
4. La durata dell’associazione è illimitata.
ART. 2 – Scopo
1. L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell’ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della vela e di tutte le discipline nautiche in generale, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria o non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e custodia di natanti, di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport sull’acqua, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
3. L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, da principi che si ispirano ai valori della solidarietà, della cooperazione e della pace e che ripudiano qualunque forma di discriminazione sessuale, religiosa e razziale e dell’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione Italiana Vela; si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società ed associazioni affiliate.
6. L’associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici.
ART. 3 – Composizione
1. L’associazione si compone di un numero indeterminato di soci divisi nelle seguenti categorie:
A) SOCI ORDINARI
B) SOCI JUNIORES
C) SOCI CADETTI
D) SOCI FAMILIARI
ART. 4 – Soci ordinari
1. Sono soci ordinari quelle persone fisiche che versano una quota annuale.
2. Questa categoria di soci gode di tutti i diritti offerti dall’associazione, partecipa all’assemblea con diritto di voto e può ricoprire cariche sociali.
3. La quota associativa viene fissata dall’assemblea generale ordinaria.
ART. 5 – Soci juniores
1. Sono soci juniores i giovani dai 12 anni compiuti ai 25 anni.
2. La quota annuale associativa verrà fissata di anno in anno dall’assemblea generale ordinaria.
3. Non hanno diritto di voto sino al raggiungimento della maggiore età; raggiunta la maggiore età, hanno gli stessi diritti dei soci ordinari.
ART. 6 – Soci cadetti
1. Sono soci cadetti i giovani dai 6 anni compiuti agli 11 anni.
2. La quota annuale associativa verrà fissata di anno in anno dall’assemblea generale ordinaria.
3. Non hanno diritto di voto.
ART. 7 – Soci familiari
1. Sono soci familiari il coniuge del socio ordinario e da questi presentati al consiglio direttivo per l’ammissione all’associazione con specifica richiesta scritta.
2. La quota associativa viene determinata dall’assemblea generale ordinaria annuale.
3. Il socio familiare ha gli stessi diritti del socio ordinario.
ART. 8 – Pagamenti delle quote
1. Il pagamento della quota annuale associativa vale per tutto l’anno solare e dovrà essere effettuato entro il mese di Marzo.
2. Il socio moroso è sospeso da tutti i diritti inerenti alla sua qualità di socio sino al 30 Giugno dell’anno in corso; dopo tale data sarà considerato dimissionario.
3. Qualora desiderasse essere riammesso, dovrà presentare domanda.
ART. 9 – Domanda di ammissione
1. Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per “irreprensibile condotta” deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, della Federazione Italiana Vela e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite, sia temporale che operativo, al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione, dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La domanda dovrà essere controfirmata da due soci ordinari proponenti. I componenti del consiglio direttivo non possono controfirmare proposte per l’ammissione di nuovi soci. I nominativi dei richiedenti e dei soci proponenti dovranno rimanere preventivamente esposti per 14 giorni all’albo sociale per eventuali osservazioni che i soci potranno fare mediante lettera indirizzata al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo delibera sull’ammissibilità del nuovo socio.
3. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
4. L’associazione dovrà tesserare alla FIV tutti i propri soci che svolgono attività velica e/o che ricoprono cariche elettive in seno all’associazione e negli organismi federali oltre ai tecnici ufficiali di regate e stazzatori.
5. I soci juniores e cadetti possono essere ammessi dal consiglio direttivo su domanda scritta e controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
ART. 10 – Diritti dei soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipare alle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 4 del successivo art. 22.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale secondo le modalità stabilite nel regolamento di sede.
ART. 11 – Decadenza dei soci
1. La qualifica di socio si perde:
A) per dimissioni:
queste dovranno essere preventive e presentate con lettera raccomandata entro il 30 Settembre. E’ da intendersi pure dimissionario il socio che entro il 30 Giugno non sia in regola con la quota associativa dell’anno in corso.
B) per radiazione:
il consiglio direttivo deve disporre la radiazione del socio per voluta morosità nel caso di ritardo di quattro mesi nel pagamento di qualsiasi altro debito nei confronti dell’associazione.
Il consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti, delibera la radiazione del socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
C) per scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 38 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera B), assunto dal consiglio direttivo, deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà, in contraddittorio con l’interessato, ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
3. L’associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto alla restituzione della quota associativa annuale, né totale né parziale.
4. Eventuali altre situazioni, determinate dal regolamento di disciplina che sarà redatto a cura del consiglio direttivo, verranno portate alla valutazione del collegio dei probiviri.
ART. 12 – Organi
1. Gli organi sociali sono:
a) l’assemblea generale dei soci;
b) il consiglio direttivo;
c) il collegio dei revisori dei conti;
d) il collegio dei probiviri.
ART. 13 – Assemblea generale ordinaria
1. L’assemblea generale ordinaria dovrà essere tenuta una volta l’anno, entro il mese di Febbraio, per discutere il bilancio consuntivo dell’anno precedente, per deliberare su materia di amministrazione straordinaria e per eleggere, ogni quattro anni, i membri del consiglio direttivo, del collegio dei probiviri e del collegio dei revisori dei conti.
ART. 14 – Assemblea generale straordinaria
1. L’assemblea generale straordinaria sarà convocata ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei soci ordinari ne richieda la convocazione con domanda scritta e motivata al consiglio direttivo.
Art. 15 – Validità assembleare
1. L’assemblea ordinaria e quella straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. Trascorsa mezz’ora dalla prima convocazione, tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell’art. 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i ¾ degli associati.
Art. 16 – Modifiche dello statuto
Per deliberare su modifiche da apportare allo statuto sociale, ai sensi dell’art. 21 del codice civile, sarà necessaria la presenza, personale o per delega, di almeno il cinquanta per cento più uno dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 17 – Delega
Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta. Un socio non può rappresentare più di un assente.
Art. 18 – Convocazioni
1. Le assemblee generali, ordinaria e straordinaria, vengono convocate dal presidente mediante avviso contenente l’ordine del giorno, da parteciparsi per iscritto mediante posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, almeno sette giorni prima di quello fissato per l’assemblea e da affiggersi entro lo stesso termine all’albo sociale.
2. Non possono prendersi valide deliberazioni su materie non contenute nell’avviso di comunicazione, se non proposte all’unanimità dell’assemblea.
Art. 19 – Obbligazioni
Le delibere prese dall’assemblea validamente convocata e secondo le norme statutarie obbligano tutti i soci anche se non intervenuti.
Art. 20 – Direzione assemblee
1. Le assemblee sono dirette dal presidente dell’associazione ed, in sua assenza, dal vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
2. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzione di scrutatori, i candidati alle stesse.
3. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
4. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
5. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
Art. 21 – Referendum
1. E’ facoltà del consiglio direttivo disporre che i soci aventi diritto di voto si pronuncino mediante referendum su argomenti che possono essere oggetto di un’assemblea generale.
2. Qualora la consultazione per referendum abbia carattere deliberativo, le schede di risposta dovranno essere indirizzate ad un notaio nominato dal consiglio direttivo. Per la validità delle delibere richieste tramite il referendum, sarà necessaria la risposta di almeno la metà dei soci ed il parere favorevole della maggioranza.
Art. 22 – Consiglio direttivo
1. L’associazione è retta da un consiglio direttivo composto da un presidente e da otto consiglieri.
2. Il consiglio direttivo è nominato dall’assemblea generale ordinaria ogni quattro anni.
3. Il consiglio direttivo nomina il presidente e attribuisce agli altri membri le relative cariche sociali che sono: vicepresidente, segretario, cassiere e direttore sportivo. Il consiglio direttivo designa eventuali altre persone o commissioni tecniche che ritenesse necessarie.
4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci regolarmente tesserati FIV, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della federazione medesima, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati – da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti – a squalifiche o sospensioni per periodi, complessivamente intesi, superiori ad un anno.
Art. 23 – Compiti del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo amministra il patrimonio sociale, emana provvedimenti di ordinaria amministrazione, compila bilanci annuali, redige i regolamenti per l’uso della sede, di disciplina, per l’uso dei mezzi e dei beni sociali in genere, dà le direttive per tutte le manifestazioni dell’associazione, prende i provvedimenti disciplinari, dispone l’assunzione del personale, delibera sulle domande di ammissione dei soci, adotta i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari, attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell’assemblea dei soci.
Art. 24 – Riunioni del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno previa semplice convocazione da parte del presidente con preavviso di almeno tre giorni ed ogni altra volta su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza: in caso di parità di voti su singole questioni, prevale il parere del presidente. Di ciascuna seduta viene redatto verbale a cura del segretario o, in sua assenza, da un sostituto designato dal consiglio stesso.
Art. 25 – Dimissioni
Le dimissioni del presidente o della maggioranza dei consiglieri comportano la decadenza dell’intero consiglio e la convocazione non oltre sessanta giorni dell’assemblea per le nuove elezioni.
Art. 26 – Cariche vacanti
Nel caso che una carica elettiva resti vacante per qualsivoglia motivo, si procede a nuove elezioni di essa nella prima assemblea. Il subentrante rimarrà in carica sino alla naturale scadenza dell’organo in cui è stato eletto.
Art. 27 – Il presidente
Il presidente dirige l’associazione, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Art. 28 – Il vicepresidente
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art. 29 – Il segretario
Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza ed alle procedure di affiliazione alla FIV, di iscrizione dei soci e tutta l’attività burocratica dell’associazione.
Art. 30 – Il cassiere
Il cassiere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
Art. 31 – Il direttore sportivo
Il direttore sportivo coordina tutta l’attività sportiva dell’associazione comprese le scuole di vela e predispone i calendari delle attività.
Art. 32 – I revisori dei conti
I revisori dei conti, in numero di tre, sorvegliano e controllano le operazioni finanziarie sociali e verificano che il bilancio sia conforme al vero ed alle norme statutarie.
Art. 33 – Il collegio dei probiviri
Il collegio dei probiviri si compone di un presidente e di due membri dell’età minima di quarantacinque anni.
Art. 34 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.
Art. 35 – Patrimonio
Il patrimonio è formato da:
– quote sociali;
– donazioni e liberalità;
– contributi;
– proventi derivanti da attività organizzate dall’associazione;
– beni sociali.
Art. 36 – Sezioni
L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art. 37 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza dei probiviri.
Art. 38 – Scioglimento
1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno ¾ degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno ¾ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta di assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno ¾ dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
2. L’assemblea, all’atto dello scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito all’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione sportiva dilettantistica operante in identico o analogo settore, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 39 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela cui l’associazione è affiliata e, in subordine, le norme del codice civile.